Le scale alla marinara sono delle scale a pioli fisse molto comuni in diverse postazioni di lavoro, caratterizzate dalla loro praticità di utilizzo e per l’alto grado di sicurezza garantito agli operatori.
Si tratta di installazioni fondamentali in molti contesti differenti, e che consentano di accedere con grande facilità e in totale sicurezza a pozzi, tetti, macchinari industriali, silos, soffitte e miniere.
Proprio per via del loro elevato grado di funzionalità, il loro utilizzo viene regolamentato dalla normativa europea. Grazie ad essa vengono delineate le caratteristiche tecniche specifiche che queste devono garantire affinché possano essere considerate sicure e a norma. Tali criteri e requisiti vengono formalizzati all’interno della ISO 14122-4, una norma approvata nel 2016.
Cosa tratteremo
Scale alla marinara: quali sono le caratteristiche affinché siano considerate a norma di legge?
La normativa che formalizza e regolamenta l’utilizzo e l’installazione delle scale alla marinara è in grado di delineare una serie di caratteristiche di validità pressoché universale.
La normativa sulle scale alla marinara prevede che queste debbano possedere un sistema di sicurezza per prevenire le cadute da altezze elevate, in particolare quelle superiori ai 3000 mm. La parte inferiore della gabbia deve possedere un’altezza di almeno 2200 mm, fino ad un massimo di 3000 mm.
Per quei luoghi di lavoro con altezza superiore ai 10 m. è obbligatorio provvedere all’installazione di un’apposita postazione di riposo, fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori.
Altra caratteristica fondamentale delle scale alla marinara è l’assenza di pioli negli ultimi 110 cm, mentre la larghezza tra i montanti verticali deve essere compresa tra i 400 e i 600 mm. L’ampiezza dei pioli non deve mai superare i 20 mm, e devono essere distanziati di almeno 22,5 cm, fino ad un massimo di 30 cm.
La distanza tra ogni singolo piolo e il muro deve essere compresa tra i 15 ed i 20 cm, mentre la distanza d’uopo tra il piolo e la gabbia deve essere di almeno 60 cm, senza mai superare i 65 centimetri.
Oltre a queste caratteristiche, la legge prevede in alcuni casi specifici l’obbligatorietà ad installare impalcature e ponteggi adeguati ai luoghi di lavoro.
Tali misure di sicurezza sono di fondamentale importanza, in quanto permettono di garantire il massimo grado di sicurezza a tutti gli operatori e gli addetti ai lavori coinvolti, contribuendo a ridurre sensibilmente il sopraggiungere di infortuni e di incidenti di grave entità nei luoghi di lavoro.
Chi è tenuto ad informarsi e a rispettare la normativa vigente relativa alle scale alla marinara?
La normativa riguardante le caratteristiche tecniche e l’impiego delle scale alla marinara riguarda tutte le figure professionali che possono essere coinvolte nello svolgimento di determinati lavori in ambito urbano ed industriale. Per cui, sono tenuti ad informarsi su tali norme:
- I datori di lavoro
- I professionisti appartenenti alla categoria CSE (Coordinatore Sicurezza in Fase Esecutiva)
- I professionisti appartenenti alla categoria CSP (Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri)
- Funzionari di sorveglianza
È inoltre bene specificare che tali norme vengono applicate in qualsiasi ambiente di lavoro che prevede di lavorare a quote superiore ai 2 metri di altezza, e che coinvolgono tutta la forza lavoro impiegata nel progetto.
Pertanto, ogni singolo operatore sarà tenuto ad essere ben informato, e a rispettare tutte le norme di sicurezza previste.